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Normativa sul Codice Rosso: le nostre riflessioni


Il 17 luglio scorso è stata approvata la legge 1445, conosciuta anche come “codice rosso”, la quale prevede una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Molto è stato già detto su questa riforma, soprattutto nell’ambito di quelle realtà impegnate nella protezione delle donne vittime di violenza, ed alcune prese di posizione autorevoli rimandiamo per una riflessione specifica su questo piano. In questa sede, in qualità di associazione impegnata a vario titolo per l’evoluzione del maschile in senso non violento, paritario e rispettoso delle differenze, ci pare utile mettere sul tavolo un paio di considerazioni specifiche.

In generale, non possiamo che trovarci d’accordo laddove il legislatore ha previsto nuove fattispecie di reato, come ad esempio nel caso della violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oppure nel caso della costrizione o induzione al matrimonio, o ancora in quello relativo alla diffusione illecita e alla condivisione di immagini o video sessualmente espliciti. Si tratta di fenomeni specifici di violenza verso le donne, per i quali disporre di strumenti legislativi ad hoc permetterà senz’altro di agire più efficacemente nella direzione della tutela delle vittime.

Buona notizia è anche quella della comunicazione, tra la cancelleria penale e quella civile, dei procedimenti penali a carico di violenti, in modo da permettere ai giudici civili di prendere decisioni più motivate in materia di affido o di separazione.

Per quanto riguarda invece il generale inasprimento delle pene relative ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e per l’omicidio aggravato dalle relazioni personali, ciò è positivo nel momento in cui segnala la volontà da parte del legislatore di rendere certa e incisiva la risposta a questi reati, nonché la percezione da parte di chi li commette del danno inflitto. Tuttavia, non possiamo non segnalare la speranza, avanzata anche dalle varie reti di centri antiviolenza femminili, di evitare che il focus principale della gestione del problema della violenza verso le donne verta su una maggiore repressione e punizione dei colpevoli.

È interessante l’impegno sul versante della formazione della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo di Polizia Penitenziaria, in modo da disporre di un set di competenze specifiche per entrare in relazione con chi si è reso protagonista di tali atti. Ovviamente ci farebbe piacere che questo impegno venisse presto esteso anche ai giudici ed i consulenti tecnici d’ufficio, i quali giocano un ruolo determinante all’interno dei procedimenti legali.

Significativa è anche la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, una possibilità che vorremmo estesa anche ad altre fattispecie di reato, sempre nell’ambito della violenza verso le donne e i minori. Sulle connessioni di questi percorsi con la valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari tuttavia, ci sentiamo di esprimere prudenza. L’adesione a questo tipo di attività dovrebbe essere motivata da una personale volontà di cambiamento, derivante da processi di riflessione sulla propria biografia che sarebbe bene condizionare il meno possibile con valutazioni di carattere strumentale.

Da anni portiamo avanti l’impegno a sviluppare percorsi per gli uomini che agiscono violenza domestica e nelle relazioni intime, e ci siamo resi conto che tale sforzo è efficace solo se esce da una dimensione di “trattamento sanitario” di alcuni soggetti ritenuti “deviati”, ma diventa parte di una complessiva proposta di rinnovamento culturale dei rapporti di genere all’interno della società, in un’ottica di riequilibrio delle disparità di potere tra uomini e donne, a favore dei primi, ancora oggi presenti ed evidenti, dall’ambito della condivisione delle cure familiari a quello delle disparità di trattamento sul mercato del lavoro. Occuparsi efficacemente di prevenzione della violenza verso le donne significa individuare in questa dimensione la base della piramide di questo tipo di fenomeno.

Riconoscendo quindi l’incidenza delle radici culturali di questo tipo di reati, riteniamo gli ambiti di intervento della formazione e della rieducazione centrali per un approccio sensato al problema, approccio che insieme a tanti altri vorremo fosse sempre più sistemico e sempre meno emergenziale.

Già, ma come è possibile intervenire efficacemente in questo come negli altri campi, se la riforma prevede che «Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»? A partire dal lavoro delle forze dell’ordine, delle procure, del personale penitenziario, fino ad arrivare all’impegno di tutte le realtà e delle associazioni che si occupano del contrasto di questi fenomeni, come sostenere i nuovi provvedimenti nel momento in cui non sono previste risorse per attuarli? Non ci è dato sapere.

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